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Bando per la selezione di 4.629 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile digitale.
Articolo 1
Disposizioni generali
Con il presente bando, e con gli Allegati che di esso fanno parte integrante e sostanziale, è indetta la selezione di 4.629 operatori volontari da impiegare in 213 progetti, afferenti a 76 programmi di intervento di Servizio civile digitale da realizzarsi in Italia.
I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo di 1.145 ore, articolato su cinque o sei giorni a settimana.
Alcuni progetti prevedono una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale, come definititi nella circolare del 31 gennaio 2023 indicata in premessa), e/o un periodo di tutoraggio da uno a tre mesi. Le informazioni su tali progetti sono disponibili sia nelle schede di sintesi dei progetti di cui all’articolo 4, sia nella piattaforma DOL per la presentazione delle candidature di cui all’articolo 5.
I progetti inseriti nel presente bando che, alla data prescelta di avvio in servizio, potranno contare sull’apporto di un solo operatore volontario selezionato, non saranno attivati. Qualora, entro tre mesi dalla predetta data, a seguito delle già espletate procedure di selezione, l’ente copra di almeno una ulteriore unità le posizioni inizialmente finanziate, il progetto potrà essere attivato secondo le vigenti disposizioni.
La data di avvio in servizio degli operatori volontari è differenziata per i diversi programmi di intervento e viene stabilita tenendo conto del termine delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie da parte di ciascun ente titolare di progetto; delle esigenze specifiche del progetto; nonché dei tempi necessari per l’esame, da parte del Dipartimento, delle graduatorie inviate dagli enti e delle richieste specifiche connesse all’avvio in servizio.
A seguito della pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento del calendario generale delle date di avvio in servizio, gli enti sono tenuti a fornire tempestiva informazione agli interessati del termine da cui decorre l’impiego in servizio.
L’avvio in servizio degli operatori volontari impiegati nei progetti dovrà in ogni caso avvenire entro il 28 dicembre 2023, fatta salva la possibilità da parte degli enti di richiedere successivi subentri e/o attivazione posticipata per iniziale mancato raggiungimento della soglia minima del numero di operatori volontari, secondo le disposizioni vigenti.
Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che stabilisce, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio attualmente pari ad € 507,30, suscettibile di essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’operatore volontario, residente in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto, ha diritto al rimborso, da parte del Dipartimento, esclusivamente delle spese sostenute per il viaggio iniziale di raggiungimento della sede del progetto e per il rientro nel luogo di residenza al termine del servizio. Sono rimborsabili unicamente le spese di viaggio relative a qualsiasi mezzo di trasporto (aereo, treno, pullman, traghetto) purché risulti il mezzo più economico.
Agli assegni attribuiti agli operatori volontari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 40/2017. Il periodo prestato come operatore volontario di Servizio civile, su richiesta dell’interessato, è riconosciuto ai fini previdenziali nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Per gli operatori volontari è prevista un’assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio stipulata dal Dipartimento, cui si può aggiungere per alcuni progetti un’assicurazione integrativa attivata dall’ente, laddove siano previste particolari attività.
Terminate le attività progettuali, all’operatore volontario viene rilasciato dal Dipartimento l’attestato di espletamento del Servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall’Ente; inoltre, secondo le modalità previste da ciascun progetto, l’operatore volontario riceve dall’ente un attestato/una certificazione di riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite.
Per il Servizio civile digitale, in aggiunta a quanto opzionato dall’ente nell’apposita voce della scheda progetto, il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e il Dipartimento per la trasformazione digitale attiveranno un percorso di certificazione delle competenze digitali per ciascun operatore volontario.
Articolo 2
Requisiti di partecipazione
Come previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
Ai giovani è richiesto di leggere attentamente i progetti e le schede di sintesi richiamate nell’articolo 4. Inoltre, si raccomanda di porre attenzione ai progetti con riserva di posti destinati a giovani con minori opportunità (disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale): per candidarsi ai posti riservati il giovane dovrà necessariamente possedere lo specifico requisito richiesto.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio, a pena di esclusione dalla procedura.
La perdita dei requisiti di partecipazione, nel corso dell’espletamento del progetto, costituisce causa di esclusione dal proseguimento del servizio.
Articolo 3
Ulteriori indicazioni per la partecipazione
Non possono presentare domanda i giovani che:
Possono presentare domanda di partecipazione i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2:
Possono inoltre presentare domanda di Servizio le operatrici volontarie ammesse al Servizio civile in occasione di precedenti selezioni e successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno completato i sei mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli.
Articolo 4
Obblighi di pubblicazione a carico degli enti
Per consentire ai giovani di disporre di tutti gli elementi per compiere la migliore scelta del progetto per cui presentare domanda, gli enti titolari dei progetti pubblicano sulla home page dei propri siti internet, oltre all’elenco dei progetti di propria competenza, anche una scheda sintetica per ciascun progetto, che riporti le informazioni essenziali per orientare il giovane alla scelta, secondo il formato riportato in Allegato B.
Ciascun ente provvede anche ad inserire nel sistema Helios gli url relativi alle pagine di pubblicazione. I progetti di Servizio civile rappresentano gli strumenti attraverso cui si conseguono gli obiettivi individuati nel programma d’intervento cui afferiscono.
La scheda di cui ai richiamati allegati individua, pertanto, anche le caratteristiche principali dei programmi di riferimento del progetto.
L’ente, in aggiunta alle schede, ha facoltà di pubblicare anche l’intero elaborato progettuale, avendo altresì l’onere di rispondere a proprio carico ad eventuali ulteriori richieste di approfondimento da parte dei giovani.
È obbligo per gli enti pubblicare sulla home page dei propri siti internet il link alla piattaforma Domanda on-line (di seguito piattaforma DOL), unico strumento attraverso il quale deve essere compilata e presentata la domanda di cui all’articolo 5. Gli enti, inoltre, sono tenuti ad indicare sulla propria home page i giorni e gli orari di apertura delle proprie sedi, e un recapito telefonico, per fornire informazioni o supporto ai giovani che ne avessero necessità.
Articolo 5
Modalità di presentazione delle domande
Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) possono presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati nell’Allegato A al presente bando e riportati nella piattaforma DOL.
I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.
I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.
Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.
Qualora i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea o non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, è data facoltà di richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.
I cittadini non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, al momento della richiesta delle credenziali per la presentazione della domanda on-line, devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on-line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del 28 settembre 2023.
Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
Il giorno successivo alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa. In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino alle ore 14:00 del giorno precedente a quello di scadenza del presente bando.
I giovani candidati, per meglio orientarsi nella scelta del progetto, oltre ad utilizzare gli strumenti di ricerca messi a disposizione dalla piattaforma e sui siti internet del Dipartimento, possono fare riferimento agli enti di servizio civile sui territori.
Sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda on-line con la piattaforma DOL.
Articolo 6
Procedure selettive
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione da ciascun candidato. Le Commissioni sottopongono inoltre i candidati ad un colloquio. La valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari precede il momento del colloquio.
Le procedure di selezione devono rispettare, tra gli altri, i principi di trasparenza e pubblicità, con l’obbligo, tra l’altro, di verbalizzazione delle attività di valutazione. I criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli e alle esperienze curriculari devono far riferimento a quanto previsto dal sistema di selezione accreditato dall’ente, mentre le modalità di conduzione del colloquio, se non già previste dal suddetto sistema, devono essere predeterminate dalle Commissioni.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.
A fronte di un numero particolarmente elevato di candidati, in via eccezionale, l’ente potrà procedere alla valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari dopo lo svolgimento della prova orale, con l’obiettivo di ridurre i tempi di selezione e consentire un avvio in servizio più tempestivo degli operatori volontari, in analogia a quanto previsto per i concorsi dei dipendenti pubblici ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera b), n. 6, della legge n. 56 del 2019.
Qualora non ci fossero le condizioni per svolgere le prove in presenza e il sistema accreditato non richieda lo svolgimento esclusivamente in tale modalità, i colloqui potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità on-line rispettando le indicazioni del sistema di selezione accreditato. L’ente potrà procedere informando preventivamente i candidati sulle modalità di espletamento delle prove.
È cura dell’ente assicurare, anche nel caso di utilizzo di modalità on-line, il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, garantendo la possibilità a chi lo desideri, e in misura sostenibile rispetto ai sistemi informatici utilizzati, di assistere ai colloqui. La presenza del candidato al colloquio on-line deve essere verificata attraverso l’esibizione di valido documento di identità e deve essere registrata a sistema. Se un candidato non ha la possibilità di svolgere il colloquio on-line, l’ente dovrà adottare ogni possibile soluzione alternativa per consentire comunque lo svolgimento della prova.
L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “Servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. Si ricorda che l’eventuale esclusione di un candidato dal colloquio deve essere tempestivamente comunicata all’interessato, specificandone la motivazione. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenti al colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, sarà da considerarsi escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
L’ente valuta, preliminarmente, gli eventuali titoli e le eventuali esperienze curriculari di ciascun candidato, attribuisce i relativi punteggi trascrivendoli in apposita scheda riepilogativa e li porta a conoscenza dei candidati, a meno dei casi eccezionali sopra richiamati dei quali verrà data comunque comunicazione agli stessi. Per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato deve aver già ottenuto, al momento della presentazione della domanda, il provvedimento di equipollenza o di equiparazione. Successivamente sottopone a colloquio i candidati e compila per ognuno una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti.
L’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per coloro che risultino assenti al colloquio. I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia eventualmente prevista dal sistema di selezione adottato sono dichiarati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni.
L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda.
Considerato che per l’ammissione a svolgere il servizio civile universale è previsto il limite di ventotto anni di età, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al fine di consentire la massima partecipazione ai soggetti aventi i requisiti, a parità di punteggio è preferito il candidato maggiore di età.
Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti, i candidati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni e quelli che non si sono presentati al colloquio.
Alla graduatoria deve essere assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità sul proprio sito internet; in aggiunta l’ente può utilizzare ogni altra idonea modalità. Contestualmente alla graduatoria l’ente pubblica sul proprio sito internet la data presunta di avvio in servizio degli operatori volontari, che dovrà essere confermata dal Dipartimento in funzione della corretta esecuzione da parte dell’ente di tutte le operazioni necessarie.
Articolo 7
Istruzioni operative per gli enti
L’ente inserisce nel sistema informativo UNICO-Helios il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato, lo stato assegnato (idoneo selezionato, idoneo non selezionato, non idoneo al progetto, non presentato al colloquio, escluso dal colloquio), la sede dove l’operatore volontario dovrà presentarsi il primo giorno di servizio, quella nella quale avrà attuazione il progetto (i campi vanno compilati entrambi anche nel caso in cui le due sedi coincidano) e la data di inizio servizio proposta. Per coloro i quali non si presentino al colloquio e per gli esclusi dal colloquio il punteggio da inserire nel sistema informativo è zero.
Le graduatorie, sottoscritte dal responsabile del Servizio civile o dal rappresentante legale dell’ente, unitamente alla dichiarazione di cui all’Allegato C devono essere inviate in formato PDF al Dipartimento via PEC, all’indirizzo giovanieserviziocivile@pec.governo.it
La comunicazione di trasmissione delle graduatorie tramite PEC deve essere inviata esclusivamente dall’ente titolare del programma di intervento e deve indicare nell’oggetto: codice oggettario che corrisponde a VOL#GRAD, il codice dell’ente (SU...) la denominazione dell’ente, il titolo e il codice del programma.
Gli atti ufficiali della documentazione relativa alle procedure di selezione sono conservati presso l’ente, per ogni necessità del Dipartimento.
Il termine per la trasmissione delle graduatorie - che devono contenere i dati relativi a tutti i candidati, compresi quindi gli idonei non selezionati, i non idonei al progetto, i non presentati al colloquio e gli esclusi dal colloquio - è stabilito entro 30 novembre 2023 sia con riferimento al sistema UNICO-Helios, sia all’invio attraverso PEC, a pena di non attivazione del progetto. L’avvio al servizio degli operatori volontari è, infatti, subordinato all’invio delle graduatorie in entrambe le modalità richieste.
L’assunzione in servizio dei vincitori della procedura selettiva deve in ogni caso avvenire entro 28 dicembre 2023 fatta salva la possibilità da parte degli enti di procedere a sostituzioni secondo quanto normato dalle disposizioni vigenti.
Il mancato invio della dichiarazione di cui all’Allegato C preclude l’attivazione del progetto di servizio civile digitale.
L’ente fornisce, a ciascun operatore volontario, le informazioni utili alla copertura assicurativa e accerta che il candidato idoneo selezionato sottoscriva il contratto di Servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento, secondo le procedure di cui all’articolo 8.
L’ente inserisce sul sistema UNICO-Helios il contratto sottoscritto con l’indicazione in calce della data di effettiva presentazione in servizio, la comunicazione di residenza fiscale e l’IBAN. Comunica inoltre, via PEC, al Dipartimento l’avvenuto inserimento.
L’ente titolare, a conclusione del programma di intervento, è tenuto a trasmettere al Dipartimento via PEC le attestazioni di cui all’Allegato D già sottoscritte dall’operatore volontario e dal cittadino.
Articolo 8
Adempimenti dell’operatore volontario per l’avvio al servizio
Ciascun candidato idoneo selezionato, accedendo all’area riservata del sito del Dipartimento attraverso SPID o con le credenziali ricevute per accedere alla piattaforma DOL, scarica, per la sottoscrizione, il contratto di Servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati, tra l’altro, la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche e gli obblighi di servizio di cui all’articolo 9.
Articolo 9
Obblighi di servizio degli operatori volontari
Il rapporto di Servizio civile si instaura con la sottoscrizione, da parte del giovane selezionato, del contratto di cui all’articolo 8, che prevede, tra l’altro, il trattamento giuridico ed economico dell’operatore volontario, nonché le norme di comportamento alle quali lo stesso deve attenersi e le relative sanzioni disciplinari qualora non dovesse rispettarle.
In linea generale è fatto obbligo all’operatore volontario di rispettare l’orario di servizio, di svolgere le attività previste dal progetto e di seguire le prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione delle attività.
L’operatore volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del Servizio civile, ai sensi dell’articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 40/2017. La valutazione di compatibilità spetta all’ente titolare del progetto o all’ente di accoglienza.
Il dettaglio degli adempimenti, dalla presentazione in servizio del giovane selezionato fino al termine del servizio stesso, è contenuto nelle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del Servizio civile universale” del 14 gennaio 2019, documento consultabile sul sito del Dipartimento.
L’operatore volontario deve compilare l’attestazione di cui all’Allegato D, suscettibile di modifica da parte del soggetto titolare della misura PNRR M1-C1-24 Investimento 1.7.1. e del soggetto attuatore, per ogni intervento di facilitazione e/o educazione digitale erogato durante il periodo di servizio. La medesima attestazione deve essere successivamente consegnata all’ente titolare di riferimento sottoscritta dall’utente destinatario del suddetto intervento.
Articolo 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento – i dati personali dei candidati e degli operatori volontari sono trattati secondo quanto previsto dal Disciplinare per la protezione dei dati personali nell’ambito del Servizio Civile Universale, adottato dal Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto n. 705 del 29 luglio 2022.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento pro-tempore.
I dati forniti sono utilizzati dal Dipartimento, in qualità di “Titolare del trattamento” e dall’ente che cura la procedura selettiva e che impiegherà l’operatore volontario, in qualità di “Responsabile del trattamento”, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento nonché dall’eventuale ente di accoglienza quale “sub-responsabile del trattamento”.
I dati forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e dal presente bando per le finalità di espletamento delle attività selettive e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di Servizio civile, sono trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso, alla realizzazione del progetto di Servizio civile, alle relazioni con la Rappresentanza degli operatori volontari e alle attività istituzionali del Dipartimento e delle Regioni e Province Autonome.
Il trattamento dei dati avviene di norma mediante l’ausilio di strumenti automatizzati nei modi e nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
La comunicazione dei dati personali e l’autorizzazione al loro trattamento sono necessarie ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa. Ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi specificati, il Dipartimento potrà raccogliere - presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati - altre categorie dei dati personali relativi a candidati e operatori volontari.
Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso. Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 del GDPR 2016/679, pone in atto misure idonee a garantire che i dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i dati personali dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.
I responsabili del trattamento si impegnano a garantire misure organizzative e tecniche idonee alla tutela dei dati personali trattati.
La comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 12-23 del Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti possono essere fatti valere con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale all’indirizzo di casella di posta elettronica dpo@serviziocivile.it.
Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento.
La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), il quale opera in qualità di “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’Accordo ex articolo 28 del Regolamento, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, in data 10 luglio 2023.
Articolo 11
Disposizioni transitorie e finali
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando, limitatamente alle attività di specifica ed esclusiva competenza del Dipartimento, è il dirigente del Servizio gestione degli operatori volontari e formazione dell’Ufficio per il Servizio civile universale del Dipartimento.
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